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Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale IMAGO

 

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione culturale denominata  “Associazione Culturale IMAGO”. L’Associazione ha sede legale a Borso del Grappa, via Chiesa n. 2; potrà istituire e chiudere sedi operative anche in altre località in Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea dei soci, senza necessità di modifiche statutarie.

 

Articolo 2

L’Associazione è apartitica e apolitica e svolge attività di utilità sociale .  

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il proseguimento delle proprie finalità  l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi  operativi e di servizi.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti  approvati secondo le norme statuarie che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Articolo 3

L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ pertanto fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione . Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

 

Articolo  4

L’Associazione Culturale  IMAGO si propone:  di promuovere e diffondere la cultura e le arti visive e digitali in tutte le loro forme ed espressione; di sviluppare la connessione tra arte, scienza, nuove tecnologie ed ecologia; di ampliare la conoscenza della cultura artistica e lo scambio delle reciproche esperienze e idee fra persone, enti ed associazioni, attraverso lo svolgimento di attività culturali in Italia e all’estero; di offrirsi come luogo di incontro e di aggregazione  promuovendo la   crescita umana e civile, il rispetto dell’altro, la relazione positiva ;  di promuovere in generale tutto ciò che riguarda lo sviluppo della consapevolezza individuale.

 

Gli scopi sociali possono essere raggiunti mediante la realizzazione di diverse attività quali:  l’organizzazione e  la diffusione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statuari a carattere locale, nazionale e internazionale, anche attraverso   la ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi artistici e formativi, rivolti all’utilizzazione delle nuove tecnologie di rete e multimediali;  l’organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo;

l’organizzazione di attività di formazione  e di ricerca anche presso le istituzioni scolastiche di ogni grado;  l’organizzazione di eventi e la gestione di corsi e seminari, anche in convenzione con Enti pubblici e privati per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali; la realizzazione di progetti per la riqualificazione di luoghi e ambienti; la partecipazione attiva  a manifestazioni come fiere nazionali e  internazionali; l’organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere,ecc.; lo svolgimento di attività di consulenza e collaborazione con Enti, associazioni, privati e altri soggetti per iniziative di carattere culturale; la realizzazione di servizi per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale; la pubblicazione di riviste bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico.

L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle attività statutarie.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Per raggiungere i suoi obiettivi primari, l'Associazione può intraprendere qualsiasi attività, anche commerciale, purché connessa e/o accessoria agli scopi sociali, svolgere qualsiasi atto e concludere qualsiasi transazione riguardante proprietà mobiliari o immobiliari e finanziamenti utili o necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione ed in riferimento allo scopo dell'associazione.

Articolo 5

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono e collaborano per gli scopi di cui all’art. 5 e che accettano lo statuto e i regolamenti associativi.

Possono  essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali,  istituti di ricerca, associazioni di fatto,  in seguito a richiesta scritta sulla quale decide  il Consiglio Direttivo.

Le modalità di richiesta e di ammissione a socio e tutte le altre condizioni del tesseramento sono specificate nel Regolamento dei Soci.

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

Fanno parte dell’associazione i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Sono soci Fondatori, coloro che hanno costituito l’Associazione.

Sono soci Ordinari, le persone che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari, le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno, alla costituzione o allo sviluppo significativo dell’Associazione o delle attività istituzionali della stessa.

 

Articolo 6

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanati dagli organi dell’Associazione.

Tutti i soci concorrono a determinare l’attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili .

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

 

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale in seguito a decisione del Consiglio Direttivo dopo che siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

- dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

 

Articolo 8  

L’esercizio   sociale   decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo ;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;

- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi.

- da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

 

Articolo 9  

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori, se nominato;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

Articolo 10

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

L’Assemblea regolamentare costituita rappresenta l’universalità degli associati e la sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito:

- di approvare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività  dell’esercizio successivo;

- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;

- di approvare la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale trascorso;

- di nominare   e   revocare   gli   organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

- di approvare di eventuali regolamenti dell’associazione;

- di deliberare su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.

l’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

  2. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

 

Articolo 11

L’assembla ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale e del Rendiconto finanziario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le adunanze dell’Assemblea si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.

Le convocazioni devono essere comunicate ai soci con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

La convocazione  è effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax o posta elettronica o telegramma o con affissione in sede . Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione dovranno  essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale: essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

 

Articolo 13

Ogni socio di maggiore età ha diritto ad un voto.

L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e l’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta , o per delega autenticata dal Presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere relative alle modifiche dello statuto devono essere adottate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria in deroga all'articolo 21, comma 2 del Codice Civile, pertanto a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali delle Assemblee sono redatti e da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.

 

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall’Assemblea; è coadiuvato da un Vicepresidente che lo sostituisce  in caso di assenza o impedimento. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre di linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;

- convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;

- stipulare i contratti e le convenzioni;

- ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione  nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza , efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente, inoltre, individua e istituisce  comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell’Assemblea che gli affida tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci; il Presidente ne fa parte di diritto.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive  generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per  l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, fra cui il Regolamento dei Soci e la definizione delle quote sociali, sottoponendoli poi all’approvazione dell’assemblea .

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi  e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione dell’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rileggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24  ore precedenti. La convocazione della riunione potrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli  argomenti  posti all’ordine  del giorno.   

 

Articolo19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori . Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni all’Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

Articolo 21

L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L’eventuale disavanzo accertato alla fine dell’esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall’Assemblea.

Il bilancio di previsione  e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione  del Presidente sull’andamento  della gestione sociale.

 

 

Articolo 22

L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci favorevoli in Assemblea.  L’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal Presidente della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione del disavanzo patrimoniale.

Il disavanzo patrimoniale deve essere in ogni caso devoluto ad altre associazioni con finalità uguale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Il Consiglio Direttivo valuterà se adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento dell’ente morale .

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo  24

Per quanto non  espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Statuto dell’Associazione Culturale IMAGO

 

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione culturale denominata  “Associazione Culturale IMAGO”. L’Associazione ha sede legale a Borso del Grappa, via Chiesa n. 2; potrà istituire e chiudere sedi operative anche in altre località in Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea dei soci, senza necessità di modifiche statutarie.

 

Articolo 2

L’Associazione è apartitica e apolitica e svolge attività di utilità sociale .  

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il proseguimento delle proprie finalità  l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi  operativi e di servizi.

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti  approvati secondo le norme statuarie che si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

Articolo 3

L’Associazione non ha scopo di lucro. E’ pertanto fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione . Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

 

Articolo  4

L’Associazione Culturale  IMAGO si propone:  di promuovere e diffondere la cultura e le arti visive e digitali in tutte le loro forme ed espressione; di sviluppare la connessione tra arte, scienza, nuove tecnologie ed ecologia; di ampliare la conoscenza della cultura artistica e lo scambio delle reciproche esperienze e idee fra persone, enti ed associazioni, attraverso lo svolgimento di attività culturali in Italia e all’estero; di offrirsi come luogo di incontro e di aggregazione  promuovendo la   crescita umana e civile, il rispetto dell’altro, la relazione positiva ;  di promuovere in generale tutto ciò che riguarda lo sviluppo della consapevolezza individuale.

 

Gli scopi sociali possono essere raggiunti mediante la realizzazione di diverse attività quali:  l’organizzazione e  la diffusione di iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statuari a carattere locale, nazionale e internazionale, anche attraverso   la ricerca e sperimentazione dei nuovi linguaggi artistici e formativi, rivolti all’utilizzazione delle nuove tecnologie di rete e multimediali;  l’organizzazione di manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo;

l’organizzazione di attività di formazione  e di ricerca anche presso le istituzioni scolastiche di ogni grado;  l’organizzazione di eventi e la gestione di corsi e seminari, anche in convenzione con Enti pubblici e privati per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali; la realizzazione di progetti per la riqualificazione di luoghi e ambienti; la partecipazione attiva  a manifestazioni come fiere nazionali e  internazionali; l’organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere,ecc.; lo svolgimento di attività di consulenza e collaborazione con Enti, associazioni, privati e altri soggetti per iniziative di carattere culturale; la realizzazione di servizi per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale; la pubblicazione di riviste bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico.

L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle attività statutarie.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Per raggiungere i suoi obiettivi primari, l'Associazione può intraprendere qualsiasi attività, anche commerciale, purché connessa e/o accessoria agli scopi sociali, svolgere qualsiasi atto e concludere qualsiasi transazione riguardante proprietà mobiliari o immobiliari e finanziamenti utili o necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'Associazione ed in riferimento allo scopo dell'associazione.

Articolo 5

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che condividono e collaborano per gli scopi di cui all’art. 5 e che accettano lo statuto e i regolamenti associativi.

Possono  essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali,  istituti di ricerca, associazioni di fatto,  in seguito a richiesta scritta sulla quale decide  il Consiglio Direttivo.

Le modalità di richiesta e di ammissione a socio e tutte le altre condizioni del tesseramento sono specificate nel Regolamento dei Soci.

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

Fanno parte dell’associazione i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci onorari.

Sono soci Fondatori, coloro che hanno costituito l’Associazione.

Sono soci Ordinari, le persone che si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono soci Onorari, le persone, gli enti e le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno, alla costituzione o allo sviluppo significativo dell’Associazione o delle attività istituzionali della stessa.

 

Articolo 6

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri all’interno dell’associazione.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanati dagli organi dell’Associazione.

Tutti i soci concorrono a determinare l’attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili .

Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

 

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale in seguito a decisione del Consiglio Direttivo dopo che siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

- dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

- espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

 

Articolo 8  

L’esercizio   sociale   decorre dal primo gennaio al 31 dicembre.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo ;

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;

- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi.

- da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;

- donazioni, lasciti o successioni.

 

Articolo 9  

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori, se nominato;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

 

Articolo 10

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

L’Assemblea regolamentare costituita rappresenta l’universalità degli associati e la sue deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’Assemblea ordinaria ha il compito:

- di approvare le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività  dell’esercizio successivo;

- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Associazione;

- di approvare la relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale trascorso;

- di nominare   e   revocare   gli   organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

- di approvare di eventuali regolamenti dell’associazione;

- di deliberare su ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria.

l’Assemblea straordinaria ha il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;

  2. deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

 

Articolo 11

L’assembla ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio annuale e del Rendiconto finanziario.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Le adunanze dell’Assemblea si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.

Le convocazioni devono essere comunicate ai soci con un preavviso di almeno 15 giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione.

La convocazione  è effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax o posta elettronica o telegramma o con affissione in sede . Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

Nella convocazione dovranno  essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale: essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

 

Articolo 13

Ogni socio di maggiore età ha diritto ad un voto.

L’Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e l’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta , o per delega autenticata dal Presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere relative alle modifiche dello statuto devono essere adottate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria in deroga all'articolo 21, comma 2 del Codice Civile, pertanto a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali delle Assemblee sono redatti e da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci, sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.

 

Articolo 14

Il Presidente è eletto dall’Assemblea; è coadiuvato da un Vicepresidente che lo sostituisce  in caso di assenza o impedimento. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell’Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre di linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali e a medio termine dell’Associazione;

- convocare e presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;

- stipulare i contratti e le convenzioni;

- ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione  nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza , efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.

Il Presidente, inoltre, individua e istituisce  comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

 

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell’Assemblea che gli affida tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea dei Soci; il Presidente ne fa parte di diritto.

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive  generali, stabilite dall’assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per  l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, fra cui il Regolamento dei Soci e la definizione delle quote sociali, sottoponendoli poi all’approvazione dell’assemblea .

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi  e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

 

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione dell’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

 

Articolo 17

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rileggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell’Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all’estero.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24  ore precedenti. La convocazione della riunione potrà essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli  argomenti  posti all’ordine  del giorno.   

 

Articolo19

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Il mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio.

La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20

L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori . Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni all’Associazione, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

 

Articolo 21

L’esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatti dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L’eventuale disavanzo accertato alla fine dell’esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall’Assemblea.

Il bilancio di previsione  e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione  del Presidente sull’andamento  della gestione sociale.

 

 

Articolo 22

L’Assemblea delibera lo scioglimento dell’Associazione con il parere favorevole dei due terzi dei soci favorevoli in Assemblea.  L’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal Presidente della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione del disavanzo patrimoniale.

Il disavanzo patrimoniale deve essere in ogni caso devoluto ad altre associazioni con finalità uguale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 23

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile.

L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Il Consiglio Direttivo valuterà se adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento dell’ente morale .

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Articolo  24

Per quanto non  espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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